A norma dell’articolo 2948, n. 4 del codice civile, la prescrizione dei contributi condominiali matura nel termine di cinque anni. Non basta ad interrompere il termine prescrizionale il semplice inserimento del debito del condomino moroso nei rendiconti annuali di gestione, posto che, a norma dell'articolo 2943 del codice civile, l'interruzione della prescrizione può avvenire solo con atto giudiziale o con "ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore".