SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Statuto

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017

TITOLO I Costituzione - Sede - Scopi e finalità

Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE

È costituita l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI. L’ANACI è una libera Associazione professionale di categoria senza scopo di lucro. La sede legale è in Roma.

Articolo 2 - SCOPI e FINALITA’

L’Associazione persegue i seguenti scopi, finalità ed obbiettivi:

  1. riunire, rappresentare ed organizzare coloro che esercitano, a carattere continuativo e professionale, l’attività di amministratore di beni immobili;
  2. consolidare il riconoscimento giuridico della professione;
  3. tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari nel mercato;
  4. essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di ogni soggetto pubblico e privato;
  5. attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti secondo le normative europee, nazionali e regionali;
  6. promuovere le certificazioni della professionalità e dei sistemi organizzativi;
  7. promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la crescita professionale dei giovani amministratori;
  8. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi culturale, previdenziale, sanitario, assistenziale e assicurativo;
  9. istituire e coordinare corsi di formazione iniziale, attività di formazione periodica nonché ogni altra iniziativa culturale e divulgativa in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, attinente alla professione in tutti i suoi aspetti, anche attraverso attività editoriali;
  10. agevolare l’Associato nell’accesso a strumenti, servizi e risorse finalizzati al migliore esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o imprese;
  11. valorizzare la prolungata permanenza nell’Associazione.

Articolo 2 BIS - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Associazione, quale Titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati nel rispetto e per il perseguimento degli scopi associativi:

  1. determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento;
  2. mette in atto, anche attraverso i propri livelli regionale e provinciale, le misure tecniche, organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle norme vigenti;
  3. stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali.

L’Associazione, se tenuta o se lo ritenga comunque opportuno, istituisce e aggiorna il registro dei trattamenti e designa altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.