Statuto
STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"
Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017
TITOLO I Costituzione - Sede - Scopi e finalità
Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE
È costituita l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con
sigla ANACI.
L’ANACI è una libera Associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.
La sede legale è in Roma.
Articolo 2 - SCOPI e FINALITA’
L’Associazione persegue i seguenti scopi, finalità ed obbiettivi:
- riunire, rappresentare ed organizzare coloro che esercitano, a carattere
continuativo e professionale, l’attività di amministratore di beni immobili;
- consolidare il riconoscimento giuridico della professione;
- tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori
condominiali e immobiliari nel mercato;
- essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di
ogni soggetto pubblico e privato;
- attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti
secondo le normative europee, nazionali e regionali;
- promuovere le certificazioni della professionalità e dei sistemi organizzativi;
- promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la crescita professionale dei
giovani amministratori;
- favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alla professione nei
campi culturale, previdenziale, sanitario, assistenziale e assicurativo;
- istituire e coordinare corsi di formazione iniziale, attività di formazione periodica
nonché ogni altra iniziativa culturale e divulgativa in materia di amministrazione
condominiale e immobiliare, attinente alla professione in tutti i suoi aspetti, anche
attraverso attività editoriali;
- agevolare l’Associato nell’accesso a strumenti, servizi e risorse finalizzati al migliore
esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o
imprese;
- valorizzare la prolungata permanenza nell’Associazione.
Articolo 2 BIS - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Associazione, quale Titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati nel rispetto
e per il perseguimento degli scopi associativi:
- determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento;
- mette in atto, anche attraverso i propri livelli regionale e provinciale, le misure tecniche,
organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il
trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle norme vigenti;
- stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali.
L’Associazione, se tenuta o se lo ritenga comunque opportuno, istituisce e aggiorna il
registro dei trattamenti e designa altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.