SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Statuto

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017

TITOLO VI - Norme finali

Articolo 61 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da Congresso Straordinario ai sensi di Legge. Il medesimo Congresso nomina i Liquidatori che, esperita la liquidazione, devolveranno i beni residui ad Enti o Associazioni che perseguono finalità associative analoghe o comunque di utilità sociale.

Articolo 62 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento.

Articolo 63 - NORME DEONTOLOGICHE

La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

Articolo 64 - TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale. Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell’ANACI. Il marchio è tutelato dalle disposizioni del Regolamento d’uso del Marchio Collettivo ANACI approvato dal Congresso. I timbri vengono ceduti agli associati in comodato d’uso e debbono essere restituiti, unitamente agli attestati di iscrizione, qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l’iscrizione all’Associazione.

Articolo 65 - SOPPRESSIONE PROVINCE ISTITUZIONALI

In caso di soppressione delle Province istituzionali, le sedi provinciali attualmente esistenti assumeranno la definizione di "Sede Intercomunale" conservandone i poteri. NORME TRANSITORIE Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Gli attuali Associati onorari assumono la qualità di "Benemeriti". L’obbligo di cui all’ Articolo 52 comma 2 deve essere rispettato entro il 31 dicembre 2017. Tutte le cariche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2016, sono prorogate automaticamente sino al 31 dicembre 2017 e devono essere rinnovate entro i termini statutari al fine di parificare tutti gli incarichi in scadenza; la presente norma entra in vigore alla data dell’approvazione dello Statuto. Al fine della durata di cui all’ Articolo 52, comma 4, i mandati e l’incarico decorrono dal Congresso di Rimini del 2014.