SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Statuto

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017

TITOLO III - Capo IV - Livello provinciale

Capo IV Livello Provinciale

Articolo 39 - SEDE PROVINCIALE: COSTITUZIONE

Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di otto. Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire Delegazioni che sono parte delle rispettive sedi provinciali. La sede Provinciale o la delegazione, che perda il limite numerico di cui sopra, è sciolta dal Consiglio Regionale. Quest’ultimo decide altresì a quale sede provinciale limitrofa saranno accorpati gli Associati di quella sciolta.

Articolo 40 - ORGANI

Sono organi:

    b) il Presidente;
  1. il Vice Presidente;
  2. il Segretario;
  3. il Tesoriere;
  4. il Consiglio;
  5. la Commissione di Conciliazione;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 41 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE

È composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.

Articolo 42 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

L’Assemblea viene convocata almeno due volte all’anno. È altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati. Realizza e promuove le attività dell’Associazione sul proprio territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali. Elegge e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Tesoriere;
  4. i Consiglieri;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. i Consiglieri Regionali di competenza;
  7. il Coordinatore del Gruppo Giovani;
  8. i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di un Delegato per i primi trenta Associati e ulteriori Delegati ogni cinquanta Associati oltre i primi trenta; la somma dei resti di ciascuna Provinciale facenti parte della stessa Regionale, consente la nomina di eventuali ulteriori delegati.
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Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale. Approva:

  1. la quota associativa Provinciale annua; in mancanza di comunicazione l’importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
  2. il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dello schema tipo di cui all’ Articolo 21 comma 6.

Inoltre ha facoltà di:

  1. eleggere e revocare un ulteriore Vice Presidente se gli Associati superano i cinquecento proposto dal presidente;
  2. nominare la Giunta con funzioni consultive indicando o revocando i componenti proposti dal Presidente;
  3. deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima sede provinciale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell’oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell’Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l’organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Provinciale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all’Ente competente per Legge;
  4. istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile;
  5. nominare e revocare i componenti di una o più commissioni di conciliazione.

Articolo 43 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto ove gli associati iscritti siano in numero non superiore a sessanta o di un quinto negli altri casi. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2 del presente articolo.

Articolo 44 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Provinciale è composto da:

  1. Presidente che lo presiede;
  2. Vice Presidente;
  3. Segretario;
  4. Tesoriere;
  5. Un consigliere per i primi venti Associati ed ulteriori consiglieri ogni venti Associati successivi ai primi venti con il limite massimo di venticinque;
  6. l Coordinatore del Gruppo Giovani.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno. È altresì convocato in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. Spetta al Consiglio Provinciale:

  1. esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto sulla base dello schema tipo di cui all’ Articolo 21 comma 6, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. curare la formazione degli Associati riferendo al Segretario Nazionale ai fini della verifica;
  3. istituire il Centro Studi Provinciale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale e nominarne il Direttore;
  4. curare gli organi di informazione.

Articolo 45 - CONSIGLIO: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Articolo 46 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale, attua le delibere dell’Assemblea e del Consiglio assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale. Convoca l’Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente, inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. Nomina e revoca il Segretario tra gli Associati iscritti nella stessa Provincia. Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell’ Articolo 56 comma 7, al Segretario Nazionale i verbali completi e integrali delle singole riunioni dell’organismo che presiede. Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Provinciali sono specificamente accettati con la sottoscrizione, all’atto della candidatura, di apposito documento di impegni approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 47 - SEGRETARIO

Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari. Verifica i requisiti di cui all’ Articolo 3 del presente Statuto per l’iscrizione di nuovi Associati.

Articolo 48 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria nell’ambito di quanto previsto dall’ Articolo 7, redige il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base dello schema tipo di cui all’ Articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Articolo 49 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È composto da tre membri nominati dall’Assemblea Provinciale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Articolo 50 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

È composta da tre membri ed un supplente nominati dall’Assemblea, dei quali almeno uno può non essere Associato. La Commissione interviene per comporre dissidi tra Associati in materia di rispetto dei Codici e Regolamenti dell’Associazione. Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare, gli atti devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri di competenza. Interviene altresì in veste di Sportello di riferimento ai sensi dell’ Articolo 27 bis.