Capo IV Livello Provinciale
Articolo 39 - SEDE PROVINCIALE: COSTITUZIONE
Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di otto. Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire Delegazioni che sono parte delle rispettive sedi provinciali. La sede Provinciale o la delegazione, che perda il limite numerico di cui sopra, è sciolta dal Consiglio Regionale. Quest’ultimo decide altresì a quale sede provinciale limitrofa saranno accorpati gli Associati di quella sciolta.
Articolo 40 - ORGANI
Sono organi:
Articolo 41 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE
È composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.
Articolo 42 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI
L’Assemblea viene convocata almeno due volte all’anno. È altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati. Realizza e promuove le attività dell’Associazione sul proprio territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali. Elegge e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:
Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale. Approva:
Inoltre ha facoltà di:
Articolo 43 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto ove gli associati iscritti siano in numero non superiore a sessanta o di un quinto negli altri casi. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2 del presente articolo.
Articolo 44 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI
Il Consiglio Provinciale è composto da:
Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno. È altresì convocato in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. Spetta al Consiglio Provinciale:
Articolo 45 - CONSIGLIO: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.
Articolo 46 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale, attua le delibere dell’Assemblea e del Consiglio assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale. Convoca l’Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente, inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. Nomina e revoca il Segretario tra gli Associati iscritti nella stessa Provincia. Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell’ Articolo 56 comma 7, al Segretario Nazionale i verbali completi e integrali delle singole riunioni dell’organismo che presiede. Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Provinciali sono specificamente accettati con la sottoscrizione, all’atto della candidatura, di apposito documento di impegni approvato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 47 - SEGRETARIO
Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari. Verifica i requisiti di cui all’ Articolo 3 del presente Statuto per l’iscrizione di nuovi Associati.
Articolo 48 - TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria nell’ambito di quanto previsto dall’ Articolo 7, redige il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base dello schema tipo di cui all’ Articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.
Articolo 49 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È composto da tre membri nominati dall’Assemblea Provinciale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.
Articolo 50 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
È composta da tre membri ed un supplente nominati dall’Assemblea, dei quali almeno uno può non essere Associato. La Commissione interviene per comporre dissidi tra Associati in materia di rispetto dei Codici e Regolamenti dell’Associazione. Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare, gli atti devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri di competenza. Interviene altresì in veste di Sportello di riferimento ai sensi dell’ Articolo 27 bis.