Capo III Livello Regionale
Articolo 29 - ORGANI
Sono organi regionali:
Articolo 30 - CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE
È composto da:
Può partecipare, se invitato, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Studi.
Articolo 31 - CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI
Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno. È altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. Coordina e controlla le sedi provinciali affinché attuino gli indirizzi della politica associativa nazionale e gli obblighi statutari, attivandosi presso le stesse nei casi necessari. Le attività devono essere munite della relativa copertura finanziaria. Può istituire:
Elegge e revoca, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:
Approva:
Inoltre ha facoltà di:
Articolo 32 - CONSIGLIO REGIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
Il Consiglio è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2 del presente articolo.
Articolo 33 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente viene eletto tra gli Associati della Regione. Ha la rappresentanza della sede regionale attuando le delibere del Consiglio o della Giunta ove istituita assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale. Convoca il Consiglio e la Giunta inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. Nomina e revoca il Segretario. Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione. Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell’ Articolo 56, al Segretario Nazionale i verbali integrali delle singole riunioni dell’organismo che presiede. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Regionale sono da questi specificamente accettati con la sottoscrizione, all’atto della candidatura, di apposito documento di impegni come approvato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 34 - SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione. Provvede agli adempimenti statutari su delega del Presidente.
Articolo 35 - TESORIERE
Cura la gestione contabile e finanziaria nell’ambito di quanto previsto dall’ Articolo 7. Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base dello schema tipo di cui all’ Articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.
Articolo 36 - GIUNTA
La Giunta, ove istituita, è composta da:
La Giunta è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.
Articolo 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI
Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza. È composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio Regionale, di cui due possono non essere associati. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado sugli Associati iscritti in Regione, salvo quanto di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Articolo 38 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.