Capo II Livello Nazionale
Articolo 8 - ORGANI
Sono Organi Nazionali:
Articolo 9 - CONGRESSO COMPOSIZIONE
Sono Membri del Congresso:
Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:
Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.
Articolo 10 - CONGRESSO: CONVOCAZIONE
Il Congresso viene convocato dal Presidente:
Articolo 11 - CONGRESSO: COSTITUZIONE
Il Congresso è regolarmente costituito con l’intervento della metà dei membri. Per deliberare nel merito degli Atti di cui all’ Articolo 13 del presente Statuto, il congresso è regolarmente costituito con l’intervento di tre quarti dei membri. Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, almeno un Segretario e almeno sei scrutatori.
Articolo 12 - CONGRESSO: VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
Articolo 13 - CONGRESSO: ATTRIBUZIONI
Il Congresso determina la politica associativa. Approva e modifica:
Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:
Articolo 14 - CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE
Sono membri del Consiglio:
Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:
Articolo 15 - CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI
Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno. È altresì convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o da almeno un decimo degli Associati. Compete al Consiglio Nazionale:
Articolo 16 - CONSIGLIO NAZIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
È regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.
Articolo 17 - PRESIDENTE
Il Presidente Nazionale:
Articolo 18 - VICE PRESIDENTI
Articolo 19 - SEGRETARIO
Il Segretario:
Articolo 20 - TESORIERE
Il Tesoriere:
Articolo 21 - GIUNTA
È regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione. Provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere. Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi. Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, approva lo schema tipo di bilancio al quale si devono attenere le sedi territoriali. Esegue le attività di cui all’ Articolo 2 bis e in particolare, su proposta del Presidente, designa uno o più responsabili della protezione dei dati. Nomina, tra gli associati, i componenti dello sportello di riferimento per l’utente consumatore di cui all’
Articolo 27 bis.
Determina le modalità di pagamento della quota associativa. Esprime i pareri vincolanti e rilascia le autorizzazioni nei casi previsti dallo Statuto. Nomina Commissioni di lavoro. È composta da:
Il Direttore del Centro Studi può essere convocato, senza diritto di voto.
Articolo 22 - COMITATO DI PRESIDENZA
È organo consultivo del Presidente ed è composto da:
Articolo 23 - CONSIGLI INTERREGIONALI
Abrogato
Articolo 24 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E COMPETENZA
Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza. È composto da nove membri eletti dal Congresso di cui almeno tre possono non essere Associati. Ha competenza interpretativa e giudica sulle violazioni in materia di:
Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti; in assenza del Presidente in una riunione, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal componente più anziano presente.
Giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche a qualsiasi livello.
Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi dei Probiviri Regionali.
Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, fornisce pareri interpretativi in materia di Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento di uso del Marchio Collettivo e Regolamento dell’attività di formazione.
Articolo 25 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio deve essere dotato della necessaria qualifica e competenza tecnica, autonomia ed indipendenza. È composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale tra gli Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili. Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 26 - CENTRO STUDI
Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell’Associazione. Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto. Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico. Definisce i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica in conformità alla normativa vigente e che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti. Regolamenta l’assegnazione dei Crediti Formativi Professionali. Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina e revoca il Segretario e i Coordinatori tematici. I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei Centri Studi locali e tra personalità esterne.
Articolo 27 - COMITATO SCIENTIFICO
La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell’Associazione.
Articolo 27 bis - SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER L’UTENTE CONSUMATORE
Lo Sportello è un ufficio a livello Nazionale che opera anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che possono coincidere con le Commissioni di Conciliazione Provinciali. L’utente Consumatore può rivolgersi allo Sportello in caso di contenzioso con i singoli Associati, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. L’utente Consumatore può convenire con il Professionista la risoluzione concordata della controversia. Per le procedure di cui sopra viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.
Articolo 28 - ORGANI DI INFORMAZIONE
L’Associazione cura la diffusione della propria attività e la promozione della propria immagine anche per mezzo degli organi ufficiali di informazione.