SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Statuto

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017

TITOLO III - Capo II - Livello nazionale

Capo II Livello Nazionale

Articolo 8 - ORGANI

Sono Organi Nazionali:

  1. il Congresso;
  2. il Consiglio;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente Vicario;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere;
  7. la Giunta;
  8. il Collegio dei Probiviri;
  9. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - CONGRESSO COMPOSIZIONE

Sono Membri del Congresso:

  1. i Fondatori, se associati;
  2. il Presidente Nazionale;
  3. i Vice Presidenti Nazionali;
  4. il Segretario Nazionale;
  5. il Tesoriere Nazionale;
  6. i Componenti di Giunta;
  7. i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
  8. i Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali;
  9. i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
  10. i Presidenti Regionali;
  11. i Presidenti Provinciali;
  12. i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali;
  13. i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:

  1. il Direttore del Centro Studi;
  2. il Presidente del Collegio dei Probiviri;
  3. il Presidente dei Revisori dei Conti.

Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.

Articolo 10 - CONGRESSO: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene convocato dal Presidente:

  1. in via ordinaria ogni quattro anni;
  2. in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli Associati.

Articolo 11 - CONGRESSO: COSTITUZIONE

Il Congresso è regolarmente costituito con l’intervento della metà dei membri. Per deliberare nel merito degli Atti di cui all’ Articolo 13 del presente Statuto, il congresso è regolarmente costituito con l’intervento di tre quarti dei membri. Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, almeno un Segretario e almeno sei scrutatori.

Articolo 12 - CONGRESSO: VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 13 - CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

Il Congresso determina la politica associativa. Approva e modifica:

  1. lo Statuto;
  2. il Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
  3. il Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
  4. il Regolamento dell’attività di formazione.

Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:

  1. il Presidente;
  2. il Tesoriere;
  3. i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
  4. i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
  5. Articolo 14 - CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

    Sono membri del Consiglio:

  6. il Presidente Nazionale;
  7. i Vice Presidenti Nazionali;
  8. il Segretario Nazionale;
  9. il Tesoriere Nazionale;
  10. i Componenti della Giunta;
  11. i Presidenti Regionali;
  12. i Presidenti Provinciali;
  13. i Consiglieri eletti dai Consigli Regionali;
  14. i Fondatori se associati;
  15. i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
  16. i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
  17. i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:

  • il Direttore del Centro Studi;
  • il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
  • il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
  • Articolo 15 - CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

    Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno. È altresì convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o da almeno un decimo degli Associati. Compete al Consiglio Nazionale:

    1. dettare disposizioni per il perseguimento della politica associativa stabilita dal Congresso;
    2. approvare e modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
    3. modificare il Codice Deontologico e di Condotta, il Regolamento dell’attività di formazione ed il Regolamento di uso del Marchio Collettivo esclusivamente per adeguamenti resi necessari dall’evoluzione normativa;
    4. eleggere e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
    5. eleggere e revocare i Vice Presidenti indicati dal Presidente;
    6. eleggere e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
    7. eleggere e revocare ulteriori quattro membri di Giunta;
    8. eleggere e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
    9. eleggere e revocare i Coordinatori del Gruppo Giovani;
    10. approvare il bilancio consuntivo, e preventivo e le relazioni allegate;
    11. determinare l’ammontare della quota Associativa di competenza Nazionale;
    12. conferire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, l’onorificenza di "membro onorario" a quelle persone, di indiscussa onorabilità, che abbiano dato un particolare sostegno ed un rilevante contributo all’Associazione nel perseguimento degli scopi statutari o che si siano distinte particolarmente nell’ambito delle discipline che attengono alla gestione condominiale ed immobiliare; il conferimento non determina la qualità di Associato; l’insignito può essere invitato a partecipare alle riunioni degli Organismi Associativi sia a livello nazionale sia a livello territoriale; l’onorificenza può essere revocata in caso di compromissione dei requisiti di onorabilità o di condotte che si pongano in contrasto con le finalità associative e con lo Statuto, i Regolamenti ed i Codici ANACI;
    13. attribuire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, due riconoscimenti all’anno di "benemerito" ad altrettanti Associati che abbiano dimostrato particolare impegno e dedizione nel perseguimento delle finalità associative;
    14. approvare la costituzione di società unipersonali idonee a fornire agli Associati strumenti adeguati al miglior esercizio della professione.

    Articolo 16 - CONSIGLIO NAZIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

    È regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

    Articolo 17 - PRESIDENTE

    Il Presidente Nazionale:

    1. ha la rappresentanza dell’Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta;
    2. convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
    3. in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
    4. propone al Consiglio Nazionale l’elezione del Vice Presidente Vicario, di quattro Vicepresidenti scelti in rappresentanza dell’intero territorio nazionale, di otto dei dodici componenti la Giunta e del Direttore del Centro Studi;
    5. presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;
    6. nomina e revoca il Segretario;
    7. nomina e revoca il responsabile scientifico nazionale ai sensi di legge come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione;
    8. può delegare i Vice Presidenti Nazionali in tutto il territorio per il perseguimento della politica associativa determinata dal Congresso;
    9. in via cautelare può sospendere l’Associato ai sensi dell’Articolo 58;
    10. provvede al Commissariamento ai sensi dell’ Articolo 57;
    11. può nominare, nel corso di ogni mandato, due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell’Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita, se associato, ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;
    12. successivamente alla verifica effettuata dal Segretario, iscrive il candidato all’Associazione, assegnandogli il numero nazionale;
    13. nei casi di ritenuta urgenza assume gli opportuni provvedimenti e riferisce alla Giunta nella prima riunione utile.

    Articolo 18 - VICE PRESIDENTI

    I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale. In caso di inerzia del Vice Presidente Vicario, i provvedimenti vengono assunti dal Vice Presidente avente il numero di iscrizione minore.

    Articolo 19 - SEGRETARIO

    Il Segretario:

    1. attua le direttive del Presidente Nazionale;
    2. cura l’organizzazione dell’Associazione;
    3. aggiorna l’elenco degli Associati e verifica il possesso dei requisiti di cui all’ Articolo 3;
    4. controlla l’aggiornamento professionale degli Associati ed il conseguimento, da parte degli stessi, dei Crediti Formativi Professionali previsti.

    Articolo 20 - TESORIERE

    Il Tesoriere:

    1. cura la gestione finanziaria;
    2. redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari;
    3. controlla la consistenza finanziaria e la regolarità fiscale e contributiva delle sedi Regionali e Provinciali e riferisce al Presidente affinché lo ponga all’attenzione della Giunta.

    Articolo 21 - GIUNTA

    È regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione. Provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere. Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi. Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, approva lo schema tipo di bilancio al quale si devono attenere le sedi territoriali. Esegue le attività di cui all’ Articolo 2 bis e in particolare, su proposta del Presidente, designa uno o più responsabili della protezione dei dati. Nomina, tra gli associati, i componenti dello sportello di riferimento per l’utente consumatore di cui all’

    Articolo 27 bis.

    Determina le modalità di pagamento della quota associativa. Esprime i pareri vincolanti e rilascia le autorizzazioni nei casi previsti dallo Statuto. Nomina Commissioni di lavoro. È composta da:

    1. Presidente, che la presiede;
    2. Vice Presidenti;
    3. Segretario Nazionale;
    4. Tesoriere Nazionale;
    5. Dodici membri nominati dal Consiglio Nazionale.

    Il Direttore del Centro Studi può essere convocato, senza diritto di voto.

    Articolo 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

    È organo consultivo del Presidente ed è composto da:

    1. Presidente;
    2. Vice Presidenti;
    3. Segretario;
    4. Tesoriere.

    Articolo 23 - CONSIGLI INTERREGIONALI

    Abrogato

    Articolo 24 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E COMPETENZA

    Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza. È composto da nove membri eletti dal Congresso di cui almeno tre possono non essere Associati. Ha competenza interpretativa e giudica sulle violazioni in materia di:

    1. Statuto;
    2. Regolamento di Attuazione;
    3. Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
    4. Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
    5. Regolamento dell’attività di formazione.

    Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti; in assenza del Presidente in una riunione, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal componente più anziano presente.

    Giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche a qualsiasi livello.

    Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi dei Probiviri Regionali.

    Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, fornisce pareri interpretativi in materia di Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento di uso del Marchio Collettivo e Regolamento dell’attività di formazione.

    Articolo 25 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

    Il Collegio deve essere dotato della necessaria qualifica e competenza tecnica, autonomia ed indipendenza. È composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale tra gli Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili. Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Articolo 26 - CENTRO STUDI

    Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell’Associazione. Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto. Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico. Definisce i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica in conformità alla normativa vigente e che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti. Regolamenta l’assegnazione dei Crediti Formativi Professionali. Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina e revoca il Segretario e i Coordinatori tematici. I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei Centri Studi locali e tra personalità esterne.

    Articolo 27 - COMITATO SCIENTIFICO

    La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell’Associazione.

    Articolo 27 bis - SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER L’UTENTE CONSUMATORE

    Lo Sportello è un ufficio a livello Nazionale che opera anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che possono coincidere con le Commissioni di Conciliazione Provinciali. L’utente Consumatore può rivolgersi allo Sportello in caso di contenzioso con i singoli Associati, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. L’utente Consumatore può convenire con il Professionista la risoluzione concordata della controversia. Per le procedure di cui sopra viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.

    Articolo 28 - ORGANI DI INFORMAZIONE

    L’Associazione cura la diffusione della propria attività e la promozione della propria immagine anche per mezzo degli organi ufficiali di informazione.