Statuto
STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI"
Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016 - in vigore dal 1 gennaio 2017
TITOLO II - Associati: requisiti, diritti e doveri
Articolo 3 - REQUISITI
Sono Associati le persone fisiche:
- he hanno il godimento dei diritti civili;
- che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione;
- che non sono interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
- che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- che hanno validamente frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività
di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale e
immobiliare, valido per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio ai sensi
di legge;
- che hanno la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; se cittadini di Stati non
comunitari che siano domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
- che svolgono l ’attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo
continuativo e professionale;
- che posseggono la partita IVA personale o della società o associazione tra
professionisti;
- che non siano iscritti ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e
immobiliari o di gestione di immobili oppure, benché non iscritti, che ricoprano nelle
stesse incarichi di qualsiasi tipo.
Ai fini dell’ammissione e della permanenza nell’Associazione, la persona fisica deve:
- essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- non avere tenuto comportamenti contrari allo Statuto, al Regolamento, al Codice
Deontologico e di Condotta Professionale nonché al Regolamento d’uso del Marchio
Collettivo;
- impegnarsi, con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione
predisposta dall’Associazione, a rispettare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione dello
Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento d’uso del
Marchio Collettivo ed il Regolamento dell’attività di formazione;
- svolgere l’attività di formazione periodica annuale di cui alla lettera g) del comma 1 del
presente Articolo frequentando un corso preventivamente riconosciuto da ANACI
Nazionale e conforme al Regolamento dell’attività di formazione;
- aderire, in adempimento dello Statuto e per il perseguimento di tutti gli scopi, finalità
ed obiettivi di cui all’
Articolo 2, alle scelte associative relative al trattamento, protezione e
sicurezza dei propri dati personali di cui all’
Articolo 2 bis;
- essere in regola con il pagamento della quota Associativa.
Il Presidente Provinciale della sede dove il candidato esercita prevalentemente
l’attività di Amministratore, svolge l’istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; nei casi dubbi prevale la competenza
territoriale della sede provinciale dove il candidato ha il domicilio o la residenza ai sensi
dell’ Articolo 43 del Codice Civile; Entro quaranta giorni dalla presentazione della
domanda, la Giunta o il Consiglio provinciale, esprime un parere scritto non vincolante,
trasmettendo entro il suddetto termine, il fascicolo al Presidente Nazionale; nei
successivi sessanta giorni, quest’ultimo provvede a completare l’istruttoria,
comunicando, al termine, l’esito al richiedente e ai Presidenti Regionale e Provinciale.
Possono essere Associati anche:
- le società di cui al titolo V del libro V del Codice Civile che assumono l’incarico di
amministratore di condominio; in tal caso devono essere associati i soci illimitatamente
responsabili, gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti incaricati di svolgere le
funzioni di amministrazione dei condominii; la società non deve avere soci o dipendenti
ricadenti nel caso di cui alla lettera m) del comma 1 del presente articolo;
- le associazioni tra professionisti, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti
che al loro interno svolgono l’attività di Amministratore di condominio o immobiliare;
- nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il venire meno dei requisiti
anche per un solo socio o associato, comporta il venir meno dei requisiti per l’iscrizione
della società o dell’associazione tra professionisti.
In deroga a quanto previsto alla lettera "l" del comma 1 del presente articolo, il
possesso della partita IVA non è richiesto per tre anni dalla prima iscrizione.
Agli iscritti alla data del 1° gennaio 2014 è consentita la permanenza
nell’Associazione anche in mancanza del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del
presente articolo.
In deroga alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal
superamento del corso iniziale coloro che hanno svolto attività di amministrazione di
condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (18 giugno 2013); resta salvo l’obbligo della
formazione periodica.
Tra gli Associati vi sono i Fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo
dell’Associazione.
Articolo 4 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Il diritto di voto compete ad ogni Associato.
Possono ricoprire cariche Associative solo gli Associati persone fisiche. Per i soli
organismi di disciplina e controllo è consentita l’elezione anche di persone fisiche non
associate.
La carica di Presidente a qualsiasi livello può essere ricoperta esclusivamente da
coloro che sono iscritti all’Associazione da almeno cinque anni.
Il comma precedente non trova applicazione in caso di costituzione di nuova sede
provinciale.
Colui che si iscrive successivamente al provvedimento di esclusione non può ricoprire
cariche associative per anni tre dopo la nuova iscrizione.
Articolo 5 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati devono:
- osservare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Deontologico e di
Condotta Professionale, il Regolamento di uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento
dell’attività di formazione;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- svolgere attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione
condominiale valida per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio
frequentando un corso riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme al Regolamento
dell’attività di formazione.
È sospeso di diritto per mesi quattro l’Associato che alla data del 9 ottobre di ciascun
anno non abbia adempiuto all’obbligo di cui al comma precedente, lettera c).
Articolo 6 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde di diritto al verificarsi dei seguenti casi:
- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui all’
Articolo 3;
- qualora venga omesso o ritardato di oltre sessanta giorni il pagamento della quota
associativa rispetto alla scadenza del 1° marzo di ciascun anno;
- esclusione;
- dimissioni;
- qualora entro il termine di cui al precedente Articolo comma 2 non adempia al dovere della formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale ai sensi dell’ Articolo precedente comma 1 lettera c).
Colui che ha perduto la qualità di Associato per la sola morosità e richiede nuova
iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha perso tale qualità, è esonerato dal
dimostrare il possesso dei requisiti dell’ Articolo 3.
Il Presidente Nazionale, con comunicazione motivata, informa l’interessato della
perdita della qualità di Associato.
Coloro che sono stati esclusi possono iscriversi nuovamente decorsi tre anni dal momento dell’esclusione se ancora in possesso dei requisiti di cui all’ Articolo 3.